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La sentenza della Cassazione n. 37346 del 20/12/2022 ha escluso la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per i comodati tra comproprietari.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava l’agevolazione ICI riconosciuta da un regolamento comunale per gli immobili concessi in comodato, ma il principio di diritto è perfettamente applicabile alla riduzione del 50% dell’IMU prevista per gli immobili concessi in comodato a parenti, trattandosi di analoga disciplina.
L’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160/2019, prevede una riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Inoltre, il beneficio in questione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Non è raro comunque incorrere nel caso di comodato incrociato tra genitori che sono allo stesso tempo comproprietari delle abitazioni, questione sulla quale non risultano prese di posizioni ufficiali da parte del Dipartimento delle Finanze.
L’IFEL ha tuttavia avuto modo di precisare che «In situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile il conferimento del godimento dell’intero bene ad uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due utilizza il bene in quanto comproprietario e non comodatario. In altri termini non si realizza appieno lo schema legale del contratto di comodato, come ad esempio l’obbligo di restituzione del bene. Ciononostante non si rinvengono nella normativa particolari elementi ostativi al diritto ad usufruire dell’agevolazione in commento, qualora i comproprietari rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma» (FAQ n. 9 del 2016).
La Cassazione, con la pronuncia in commento chiude negativamente la questione affermando il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i “fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale”, la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell’esenzione pro quota – a differenza degli altri comproprietari – senza avere fissato la dimora abituale nell’immobile.
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Nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2021 è stata pubblicata la legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di bilancio 2022) contenente le seguenti novità in materia di fiscalità locale:
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Regolamento adottato (Rev. 00) in data 01/08/2019 per il reclutamento di personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la società.
MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale stazione appaltante: 01260850522
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP
Per ogni singola procedura è stato inserito il link alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici contenente i dati e le informazioni comunicati dalla stazione appaltante e pubblicati da ANAC ai sensi della delibera n. 261/2023
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Autorimesse, box e garage sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, non essendo locali in obiettive condizioni di non utilizzabilità e non potendo ipotizzare una bassa produttività di rifiuti per via della sporadicità della presenza umana. Lo ha chiarito la Cassazione con la decisione n. 18123 del 24/6/2021, accogliendo il ricorso di un Comune e confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Si tratta di una questione apparentemente scontata, ma sulla quale in passato è sorto notevole contenzioso che ha lasciato un solco spesso utilizzato da contribuenti che ritengono di non dover pagare il tributo per box, garage e locali simili.
Il punto di partenza della questione è costituito dalla sentenza n. 113/98 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che ha escluso la tassabilità di box e cantine, ritenendo tali locali inidonei alla produzione di rifiuti a causa dell’accesso saltuario, inaugurando così un filone giurisprudenziale che ha trovato conferma in diverse commissioni tributarie, dando però origine ad oscillazioni giurisprudenziali.
[Fonte: Ufficio Tributi del 29/06/2021]