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Concessione amministrativa di alcuni locali posti presso il "PALAZZO DEL CAPITANO, PIAZZA GRANDE, 7" a favore di "MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l."
Delibera della Giunta Comunale n. 353 del 22/12/2025
Verbale del Liquidatore AU 02/2026
Nel caso di acquisto di un fabbricato tramite asta giudiziaria, la tassazione IMU decorre in capo all’acquirente dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile.
Il decreto di trasferimento, rappresenta quel documento attraverso il quale si diventa a tutti gli effetti di legge proprietari del bene oggetto dell’esecuzione. Pertanto, nel momento del perfezionamento del decreto con cui il tribunale ha disposto il trasferimento della proprietà dal proprietario inadempiente in capo all'acquirente, questi diviene soggetto passivo dell'imposta.
Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso, così come previsto dall’articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, successivamente modificato ed integrato per cui “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di Immobili”.
Si evidenzia che, per quanto riguarda la definizione di possesso, ciò che rileva nel collegamento tra cespite e soggetto è il possesso dell’immobile definito dall’articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 23 del 2011 quale possesso che trae la sua fonte dalla titolarità del diritto di proprietà, superficie, usufrutto ecc. Sulla base di tale normativa, è tenuto a corrispondere l’IMU esclusivamente il titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione ecc.
La nozione di "possesso" utilizzata dalla norma, pertanto, corrisponde perfettamente a quella dettata dall'articolo 1140 c.c., disponendo questo, al comma 1, che "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", e, al comma 2, che "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
ACCESSO CIVICO
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM è disponibile il modulo online da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online.
Accesso Civico di Montepulciano Servizi s.r.l.
Allegato B: Richiesta di accesso civico
Di seguito si pubblica anche il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Trasparenza è il Dott. Lorenzo Solla, nominato con Verbale dell’A.U. n. 5/2022 AF del 29/12/2022. email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. pec : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel.: 0578-712400
Il potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta, è attribuito al Liquidatore Unico della società Montepulciano Servizi s.r.l., Alessandro Fracassi email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel.: 0578-712400
Documento adottato (Rev. 00) in data 06/12/2019 per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/200 e SS.MM.II.
Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 19 gennaio 2009
Atto costitutivo
L’articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011, introdotto dall'articolo 180 del Dl 34/2020, ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore, che da rapporto di “servizio” per la riscossione dell’imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria qualificando i gestori delle strutture ricettive come responsabili dell'imposta (non soggetti passivi del tributo).
Il decreto ha imposto a carico dei gestori uno specifico obbligo dichiarativo prevedendo sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell’importo dovuto, nonché la sanzione del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.
L’articolo 25, comma 3-bis, Dl 41//2021 ha disposto la scadenza dell'obbligo dichiarativo dell'anno 2020 al 30 giugno 2022, unificandola con il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2021. Ne deriva, pertanto, che entro il 30 giugno 2022 dovranno essere presentate unitamente due dichiarazioni: quella relativa all’anno 2020 e quella relativa all’anno 2021.
La dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 e seguendo le relative istruzioni sempre previste nel decreto, andrà presentata esclusivamente in via telematica seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto.
L'avviso compare subito dopo l'accesso al web check-in da parte degli operatori.
Di seguito il testo completo del DM 29 APRILE 2022 ed i relativi allegati:
MODELLO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Concessione amministrativa di alcuni locali posti presso il "PALAZZO DEL CAPITANO, PIAZZA GRANDE, 7" a favore di "MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l."
Delibera della Giunta Comunale n. 287 del 27/11/2023
Concessione amministrativa Repertorio n. 4935 del 04/01/2024
Documento adottato (Rev. 00) in data 01/08/2019 che ogni operatore è tenuto ad adottare per dare tutte le informazioni necessarie agli utenti riguardanti i servizi offerti, i diritti e i doveri derivanti dal rapporto contrattuale e la qualità che viene garantita agli utenti.
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) 2024-2026
Montepulciano Servizi srl PTPCT 2024-2026
Tabella obblighi pubblicazione trasparenza Montepulciano Servizi srl 2024-2026
Allegati
Schema di patto d'integrità Montepulciano Servizi srl
Verbale Amministratore Unico n. 05/2024 del 31/01/2024
La sentenza della Cassazione n. 37346 del 20/12/2022 ha escluso la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per i comodati tra comproprietari.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava l’agevolazione ICI riconosciuta da un regolamento comunale per gli immobili concessi in comodato, ma il principio di diritto è perfettamente applicabile alla riduzione del 50% dell’IMU prevista per gli immobili concessi in comodato a parenti, trattandosi di analoga disciplina.
L’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160/2019, prevede una riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Inoltre, il beneficio in questione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Non è raro comunque incorrere nel caso di comodato incrociato tra genitori che sono allo stesso tempo comproprietari delle abitazioni, questione sulla quale non risultano prese di posizioni ufficiali da parte del Dipartimento delle Finanze.
L’IFEL ha tuttavia avuto modo di precisare che «In situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile il conferimento del godimento dell’intero bene ad uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due utilizza il bene in quanto comproprietario e non comodatario. In altri termini non si realizza appieno lo schema legale del contratto di comodato, come ad esempio l’obbligo di restituzione del bene. Ciononostante non si rinvengono nella normativa particolari elementi ostativi al diritto ad usufruire dell’agevolazione in commento, qualora i comproprietari rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma» (FAQ n. 9 del 2016).
La Cassazione, con la pronuncia in commento chiude negativamente la questione affermando il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i “fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale”, la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell’esenzione pro quota – a differenza degli altri comproprietari – senza avere fissato la dimora abituale nell’immobile.